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CORTE COSTITUZIONALE: AMMINISTRAZIONE MILITARE NON PUO' CAPOVOLGERE PARERE COMMISSIONE DISCIPLINA |
Scritto da: Lorenzo Lorusso - Votato 5.00 di 5, 180 utenti che hanno votato. Dal sito GrNet.it riceviamo e volentieri pubblichiamo. Roma, 24 mar - La Corte Costituzionale con sentenza n. 62/2009 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 75 della legge 31 luglio 1954 n. 599 (Stato dei Sottufficiali dell’Esercito della Marina e dell’Aeronautica), che dava facoltà del Ministro della Difesa di intervenire in senso peggiorativo rispetto alla determinazione della Commissione di Disciplina nei procedimenti disciplinari di stato tendenti alla perdita del grado per rimozione. Il Giudice delle Leggi rispetto ad una determinazione favorevole della Commissione di Disciplina nei confronti di un graduato dell'Esercito, che la Direzione Generale del Personale Militare aveva ribaltato irrogando la sanzione della perdita del grado per rimozione, ha giudicato "manifestamente irragionevole che il Ministro o, attualmente, il responsabile della struttura amministrativa competente, possa effettuare una reformatio in pejus di tale giudizio, dato che, così facendo, verrebbe non a integrare o correggere tale decisione, ma a capovolgerla". Per chi volesse visitare direttamente il sito ecco il linck: http://www.grnet.it/index.php?option=com_content&task=view&id=2715&Itemid=0 | ||||
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